TRIBUNALE DI LECCO Il Giudice onorario del Tribunale di Lecco, dott. Enrico Marradi, letti gli atti del procedimento penale n. 440/2013 R.G. Tribunale e 2647/2010 RGNR a carico del sig. Luigi D'Ippolito, del quale e' stato investito a seguito di opposizione a decreto penale di condanna Osserva quanto segue: Il sig. Luigi lppolito e' imputato del "... reato previsto e punito dall'art. 10-bis L. 74/2000 perche', in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Vigano', non versava - entro il termine previsto per la dichiarazione annuale mod. 770 - ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta 2006 per un importo pari ad € 71.172,00. Reato commesso in Lecco in epoca anteriore o prossima al 31 ottobre 2007". Il fatto era emerso in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2006 effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, che aveva accertato che alla dichiarazione presentata da parte del titolare della impresa individuale Luigi Ippolito non aveva fatto seguito il pagamento (si veda la testimonianza dal direttore dell'Agenzia delle Entrate di Merate, dott. Pompilio Ciro Cardinale). Peraltro il difensore dell'imputato ha eccepito (nell'udienza del 7 novembre 2014 e poi con memoria illustrativa depositata fuori udienza) questione di costituzionalita' per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000,00 ed inferiori ad € 77.468,53. Tale soglia di punibilita' era inferiore a quella prevista per reato piu' grave di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (euro 77.468,53), prima della intervenuta modifica da parte del Legislatore nel settembre del 2011 con il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 2 comma 36-vicies semel lettera f) e convertito in legge 148/2011. Il P.M. ha aderito all'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa. Va rilevato che una simile questione di costituzionalita' e' stata sollevata dal Tribunale di Bergamo in relazione al delitto previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. 74 del 2000 (articolo di legge che richiama, nei casi di omesso versamento IVA, le disposizioni punitive ed i limiti di punibilita' dell'art. 10-bis della stessa legge) nella parte in cui prevede una soglia di punibilita' inferiore a quelle stabilite, rispettivamente per i delitti di omessa dichiarazione, degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138 del 2011. Cio' in quanto in tal modo le condotte piu' insidiose, in quanto volte a ostacolare l'accertamento tributario, sarebbero rimaste non punibili, contrariamente a quelle "piu' trasparenti" dei soggetti che, rappresentando regolarmente la propria posizione fiscale, abbiano omesso il versamento dell'imposta da loro stessi dichiarata come dovuta: cosi' pero' si sarebbe venuto a creare un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza. In accoglimento di tale eccezione la Corte Costituzionale ha, con la sentenza n. 80 del 2014, dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori ad euro 103.291,38 (limite di cui all'art. 4 del d.lgs. 74/2000). Pare a questo giudice che la struttura dei reati previsti dai nominati artt. 10-bis e 10-ter sia del tutto simile. Anzi l'art. 10-ter richiama espressamente l'art. 10-bis, sia in relazione alla pena che in relazione al limite di punibilita' (cinquantamila euro per periodo d'imposta) dando quindi all'omesso versamento di ritenute certificate un identico disvalore sociale dell'omesso versamento di IVA e che, pertanto, si ponga il medesimo problema di ragionevolezza della norma in considerazione del dettato dell'art. 3 Cost. in relazione alla previsione, per un reato certamente piu' grave quale quello di omessa dichiarazione, di un limite inferiore di punibilita'.