TRIBUNALE DI LECCO 
 
    Il Giudice onorario del Tribunale di Lecco, dott. Enrico Marradi,
letti gli atti del procedimento penale n. 440/2013 R.G.  Tribunale  e
2647/2010 RGNR a carico del sig. Luigi D'Ippolito, del quale e' stato
investito a seguito di opposizione a decreto penale di condanna 
 
                        Osserva quanto segue: 
 
    Il sig. Luigi lppolito e' imputato  del  "...  reato  previsto  e
punito dall'art. 10-bis L. 74/2000 perche', in qualita'  di  titolare
dell'omonima ditta individuale con sede  in  Vigano',  non  versava -
entro il termine previsto per la  dichiarazione  annuale  mod.  770 -
ritenute alla fonte  relative  ad  emolumenti  erogati  nell'anno  di
imposta 2006 per un importo pari ad € 71.172,00.  Reato  commesso  in
Lecco in epoca anteriore o prossima al 31 ottobre 2007". 
    Il fatto  era  emerso  in  sede  di  controllo  automatico  delle
dichiarazioni  dei  redditi  relative  all'anno   di   imposta   2006
effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, che  aveva  accertato  che
alla dichiarazione presentata da parte  del  titolare  della  impresa
individuale Luigi Ippolito non aveva fatto seguito il  pagamento  (si
veda la testimonianza dal direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  di
Merate, dott. Pompilio Ciro Cardinale). 
    Peraltro il difensore dell'imputato ha eccepito (nell'udienza del
7 novembre 2014 e  poi  con  memoria  illustrativa  depositata  fuori
udienza) questione di costituzionalita' per  violazione  dell'art.  3
della  Costituzione  nella  parte  in  cui,  limitatamente  ai  fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle
ritenute operate e  risultanti  dalle  certificazioni  rilasciate  ai
sostituti d'imposta per importi superiori,  per  ciascun  periodo  di
imposta, ad euro 50.000,00 ed inferiori ad € 77.468,53. 
    Tale soglia di punibilita' era inferiore a  quella  prevista  per
reato piu' grave di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000  (euro  77.468,53),
prima  della  intervenuta  modifica  da  parte  del  Legislatore  nel
settembre del 2011 con il D.L. 13 agosto 2011 n. 138,  art.  2  comma
36-vicies semel lettera f) e convertito in legge 148/2011. Il P.M. ha
aderito all'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa. 
    Va rilevato che una  simile  questione  di  costituzionalita'  e'
stata sollevata dal Tribunale di  Bergamo  in  relazione  al  delitto
previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. 74 del 2000 (articolo  di  legge
che richiama, nei casi di  omesso  versamento  IVA,  le  disposizioni
punitive ed i limiti di punibilita'  dell'art.  10-bis  della  stessa
legge) nella parte in cui prevede una soglia di punibilita' inferiore
a  quelle  stabilite,  rispettivamente  per  i  delitti   di   omessa
dichiarazione, degli artt. 4 e 5 del  medesimo  decreto  legislativo,
prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138 del 2011. 
    Cio' in quanto in tal modo le condotte piu' insidiose, in  quanto
volte a ostacolare l'accertamento tributario, sarebbero  rimaste  non
punibili, contrariamente a quelle  "piu'  trasparenti"  dei  soggetti
che,  rappresentando  regolarmente  la  propria  posizione   fiscale,
abbiano omesso il versamento dell'imposta da loro  stessi  dichiarata
come dovuta: cosi' pero' si  sarebbe  venuto  a  creare  un  evidente
contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione  per  violazione   del
principio di uguaglianza. 
    In accoglimento di tale eccezione la Corte Costituzionale ha, con
la  sentenza  n.  80  del  2014,   dichiarato   l'incostituzionalita'
dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000  n.  74  nella
parte in cui punisce  l'omesso  versamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, dovuta in base alla  relativa  dichiarazione  annuale,  per
importi non superiori ad euro 103.291,38 (limite di  cui  all'art.  4
del d.lgs. 74/2000). 
    Pare a questo giudice che la struttura  dei  reati  previsti  dai
nominati artt. 10-bis e 10-ter sia  del  tutto  simile.  Anzi  l'art.
10-ter richiama espressamente l'art. 10-bis, sia  in  relazione  alla
pena che in relazione al limite di  punibilita'  (cinquantamila  euro
per periodo d'imposta) dando quindi all'omesso versamento di ritenute
certificate un identico disvalore sociale dell'omesso  versamento  di
IVA e che, pertanto, si ponga il medesimo problema di  ragionevolezza
della norma in  considerazione  del  dettato  dell'art.  3  Cost.  in
relazione alla previsione, per un reato certamente piu'  grave  quale
quello  di  omessa  dichiarazione,  di   un   limite   inferiore   di
punibilita'.